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Allerta Gialla

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DI BEVANDE ED ALIMENTI IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE DI ALLUMINIO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SANT’ORONZO.

Clicca sull’immagine per scaricare il testo integrale dell’Ordinanza Sindacale n. 68/2017

 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO

Premesso che, dal 24 al 28 agosto p.v., in Turi si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo, caratterizzati da uno straordinario afflusso di residenti e turisti;

Considerata la necessità di prevenire possibili episodi di vandalismo connessi all’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande ed alimenti di vetro e lattine di alluminio e, in particolare, l’eventuale lancio dei medesimi ai danni dei cittadini e passanti in genere, nonché i rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi che costituiscono un pericolo, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia dell’area interessata al termine della manifestazione;

Preso atto di quanto emerso in altre realtà italiane in occasione di recenti manifestazioni pubbliche e valutata la necessità di adottare provvedimenti al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata;

Richiamata la nota del 7 Giugno 2017 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, con la quale, tra l’altro, si invitavano le Pubbliche Amministrazioni a valutare l’eventuale adozione di provvedimenti finalizzati a vietare la somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare un provvedimento di prevenzione che, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcooliche ai minori di anni 16, come stabilito dall’art. 689 C.P., e il divieto di  vendita ai minori di 18 anni  di cui all’art. 14 ter della legge n. 125/2001, disponga, per tutto il periodo di durata della manifestazione di cui sopra e, precisamente, dalle ore 16:00 del 25 – 26 – 27 – 28 agosto 2017 e sino alle ore 02:00 del giorno seguente, il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro di qualunque genere nonché in lattine di alluminio, prevedendo in sostituzione la somministrazione in contenitori di carta o plastica, per tutti i pubblici esercizi operanti nell’area interessata dalla manifestazione (via XX Settembre, Piazza Silvio Orlandi, via Sedile, Piazza Gonnelli, Piazza San Nicola, Piazza Capitano Colapietro, Via Maggiore Orlandi, Piazza A. Moro, Piazza Sandro Pertini, Via A. Orlandi, via Gramsci, Largo San Giovanni, Largo Pozzi, Via Benedetto Croce, Via Santa Maria Assunta, Via Vincenzo Orlandi, Piazza Chiesa, Via Giuseppe Massari, Via Pietro De Donato Giannini, Largo Marchesale, Via Putignano, Via Casamassima);

Ritenuto, necessario, altresì, estendere tale divieto, anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante ed alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all’interno dell’area interessata dalla manifestazione;

Considerato che:

  • la situazione di fatto che, potenzialmente, potrebbe crearsi nell’abitato Turese, comporta la necessità di un intervento immediato da parte di questa P.A. al fine di tutelare l’integrità fisica della popolazione, anche al fine di prevenire situazioni di emergenza e di urgenza che potrebbero verificarsi durante i festeggiamenti per la festa patronale di Sant’Oronzo;
  • vi è l’urgenza di provvedere a causa della potenziale situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
  • l’interesse pubblico, costituito dalla necessità di tutelare l’integrità fisica della popolazione, se non tutelato immediatamente potrebbe essere irrimediabilmente compromesso;
  • l’intervento disposto con la presente ordinanza si rappresenta come inevitabile, vista l’impossibilità di ricorrere ai mezzi ordinari messi a disposizione dell’ordinamento giuridico;
  • la presente ordinanza spiega i suoi effetti solo dalle ore 16:00 del 25 – 26 – 27 – 28 agosto 2017 e sino alle ore 02:00 del giorno seguente;
  • la presente ordinanza è caratterizzata dalla proporzionalità dell’intervento disposto, tenendo debitamente in considerazione il sacrificio, anche in via astratta, imposto ad uno o più singoli ed eventualmente contrapposto all’interesse collettivo;

Ritenuto, pertanto, sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell’emanazione di un provvedimento idoneo ad evitare tutte quelle situazioni che, anche solo potenzialmente, possano costituire un rischio per la sicurezza pubblica e privata;

Ritenuto, altresì, che l’emanazione della presente ordinanza sia in grado di salvaguardare le ridette ragioni di interesse pubblico, garantendo e conciliando, da un canto, la tutela dell’integrità fisica della popolazione e, dall’altro, i diritti economici degli esercenti pubblici che, in ogni caso, sono debitamente salvaguardati;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare:

  • L’art. 54, come novellato dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con legge 18/04/2017, n. 48 e, specificatamente i commi 4 e 4 bis, ai sensi dei quali: “ (4) Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. (4-bis).  I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”;
  • l’art. 7 bis, comma 1, ai sensi del quale “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”;
  • l’art. 7 bis, comma 1 bis, ai sensi del quale “La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili ed urgenti per tutelare superiori interessi pubblici, così come sopra riportati;

Dato atto che della presente ordinanza, in data 23/08/2017, con nota n. 13119, è stata data preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.;

Visto l’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, come modificato dall’art. 6 bis della legge 24/07/2008, n.125, di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Polizia Locale;

Visto l’art. 54 del TUEL n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Informati il Prefetto, gli Organi di Polizia e la Polizia Locale;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa,

agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all’interno dell’area interessata dalla Festa Patronale di Sant’Oronzo (via XX Settembre, Piazza Silvio Orlandi, via Sedile, Piazza Gonnelli, Piazza San Nicola, Piazza Capitano Colapietro, Via Maggiore Orlandi, Piazza A. Moro, Piazza Sandro Pertini, Via A. Orlandi, via Gramsci, Largo San Giovanni, Largo Pozzi, Via Benedetto Croce, Via Santa Maria Assunta, Via Vincenzo Orlandi, Piazza Chiesa, Via Giuseppe Massari, Via Pietro De Donato Giannini, Largo Marchesale, Via Putignano, Via Casamassima), il divieto assoluto di somministrazione e/o vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro o in lattine, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica, per tutto il periodo della manifestazione di cui sopra e, precisamente, dalle ore 16:00 e sino alle ore 02:00 del giorno seguente del 25 – 26 – 27 – 28 agosto 2017.

AVVERTE

Che l’inosservanza alla presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell’art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

  • le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, con l’applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981. All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza.
  • le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa.

TRASMETTE

  • La presente ordinanza, per l’osservanza, alla Stazione Carabinieri di Turi ed al Comando della Polizia Locale.
  • La presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, alla Questura ed al Comando Provinciale Guardia di Finanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line e pubblicazione sul sito internet del Comune di Turi.

INFORMA

  • che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
  • che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Turi.

Dalla Residenza Municipale, 24 agosto 2017

IL SINDACO

Dott. Domenico COPPI

Piano di sicurezza FESTA DI SANT’ORONZO 2017 – Avviso alla popolazione

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In osservanza delle recenti disposizioni del Ministero dell’Interno e della Prefettura aventi ad oggetto “Le manifestazioni pubbliche. Elementi conoscitivi per la valutazione dei fattori di vulnerabilità”, è stato elaborato un piano di emergenza e di evacuazione rinvenibile, unitamente all’elaborato grafico sul sito istituzionale dell’Ente.
Il contributo e la fattiva collaborazione di tutti saranno indispensabili per il corretto svolgimento dei festeggiamenti.
A garanzia degli ospiti e residenti si raccomanda, quindi, la puntuale osservanza del piano di emergenza e di evacuazione, attenendosi a tutte le misure e prescrizioni previste da apposita cartellonistica, da eventuali impianti audio e visivi, nonché quelle impartite dal personale (forze dell’ordine, polizia locale, protezione
civile, steward, ecc.) addetto ad ogni punto di presidio e preposto a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica.
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Comando di Polizia Locale.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono profondo gratitudine per l’impegno profuso dal Comitato Feste Patronali, dalle Autorità civili e religiose e dalle forze dell’ordine in occasione dei preparativi della Festa di Sant’Oronzo 2017, in particolar modo del corteo del Carro Trionfale.
Grazie al predetto lavoro saremo tutti pronti ad accogliere i devoti del nostro Patrono, coniugando il rispetto delle tradizioni con la tutela della sicurezza pubblica e privata.

Il Sindaco
dott. Domenico Coppi

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