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Allerta Gialla

ALLERTA IDRO GIALLA E ALLERTA METEO

Allerta ALLERTA IDRO – CODICE GIALLO
Periodo VALIDITÀ Dalle ore 15:00 del 20 maggio 2017 e per le successive 40 ore
Evento previsto EVENTO PREVISTO Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Allerta ALLERTA METEO
Periodo VALIDITÀ Dalle ore 00:00 del 21 maggio 2017 e per le successive 30 ore
Evento previsto EVENTO PREVISTO Venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Estratto, per la Zona di Allerta del Comune, del Messaggio di Allerta Idro del 20 maggio 2017 e Messaggio di Allerta Meteo del 20 maggio 2017 pubblicato dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI – PERIODO DI MASSIMA ALLERTA DAL 15/06/2017 AL 15/09/2017

Ordinanza N. 34/’17 Reg. Atti Sindaco del 16 maggio 2017, prot. n. 7885

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI – PERIODO DI MASSIMA ALLERTA DAL 15/06/2017 AL 15/09/2017.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio e che si considerano strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, tra gli altri: l’organizzazione e l’esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio; le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate; i viali frangifuoco di qualsiasi tipo, anche se ottenuti mediante l’impiego di prodotti chimici;
RICHIAMATO il DPGR del 2 maggio 2017,n. 242 (BURP n° 54 del 11/05/2017), che conferma per l’anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, decretando che “nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative”;
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 – “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”;
VISTA la Legge n. 225 del 24/02/1992 – “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”;
VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353 – “Legge – quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;
VISTA la L.R. 30/11/2000, n. 18 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;
VISTO il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell’Agenzia Regionale per le attività irrigue e Forestali;
VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014 – “Sistema regionale di protezione civile”;
VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016 – “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
VISTE le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta – Andria – Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;
VISTI l’art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni e la circolare ministeriale n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell’11/01/2001;
VISTA la legge n. 116 dell’11/08/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 28 del 22/12/2008 – “Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”;
VISTE le direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i., nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;
VISTA la Deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014;
VISTA la Deliberazione n. 179 del 14/02/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012 – 2014 per l’anno 2017;
VISTO il Regolamento CE N. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353/2000 e dell’art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2017 la pericolosità degli incendi boschivi;
VISTO che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle forze in campo disponibili;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

ORDINA

1. In tutte le aree a rischio di incendio boschivo (art. 2 della Legge 353/2000) e/o immediatamente ed esse adiacenti, dal 15 giugno 2017 al 15 settembre 2017 è tassativamente vietato:
a. accendere fuochi di ogni genere;
b. far brillare mine o usare esplosivi;
c. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
i. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro – silvo – pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

2. Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.

INVITA

I proprietari, affittuari, conduttori e /o gestori a qualsiasi titolo dei siti in parola, a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali prospicienti i predetti siti mediante rasatura, bruciatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato:
– le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1) della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 6 – 7 – 8 della Legge 21/11/2000, n. 353, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 (P.M.R.: €. 2.065,82);
– alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste al punto 2) della presente Ordinanza si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

DISPONE

a) Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare e gli Organi di Polizia, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge;
b) che la presente Ordinanza sia inviata al Prefetto di Bari e alla Regione Puglia – Servizio di Protezione Civile;
c) che la presente Ordinanza sia notificata nei modi e nelle forme di legge a:
– Comando Stazione Carabinieri di Turi;
– Comando Polizia Locale – S E D E -;
d) che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Segreteria Generale di questo Ente, per la pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico.

COMUNICA

Avverso la presente Ordinanza può essere presentato, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. ed entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Responsabile del Procedimento: Capo Settore VI – Dott. Raffaele Campanella.
Comando di Polizia Locale – Piazza Silvio Orlandi, 17 – TURI – Tel.: 080/8915014

PEC: poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it;

Email: protezionecivile@comune.turi.ba.it

Dalla Residenza Municipale,lì 16 maggio 2017

IL SINDACO
Dott. Domenico COPPI

 

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